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Statuto

ART. 1
Denominazione e sede

In data 11/02/2019 è stata costituita, nel rispetto del Codice Civile e della L. 383/2000, un’associazione denominata “Associazione Culturale Lidenbrock”. L’Associazione ha sede a Feltre (BL), via Cart, 40, ed opera su tutto il territorio nazionale. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L’Associazione ha anche una sede “virtuale” nella Rete Internet all’indirizzo www. lidenbrock.org. L’eventuale modifica di tale residenza virtuale non sarà soggetta ad approvazione dei soci ma verrà gestita dal Consiglio Direttivo in autonomia relativamente alle esigenze contingenti che potrebbero verificarsi nel corso delle attività.

ART. 2
Finalità

L’Associazione non ha scopo di lucro, è apolitica e apartitica, e intende operare nei settori culturale, editoriale, formativo e promozionale, al fine di far riscoprire e valorizzare la Storia e la letteratura.
Nello specifico individua i seguenti settori di azione:
a) culturale: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, concerti, rievocazioni;
b) formativo: corsi, convenzioni con istituzioni, scuole, enti locali;
c) editoriale: pubblicazione di romanzi, saggi, diari, memorie, raccolte di poesie, studi, ricerche, tradizioni, apertura di siti web;
d) promozionale: organizzazione eventi culturali, concorsi letterari.

ART. 3
Soci

Sono ammessi all’Associazione tutti i cittadini italiani e stranieri maggiorenni che si riconoscano nel suo scopo e nel suo oggetto sociale e siano chiaramente interessati al perseguimento dei suoi scopi. L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione, scaricabile dal sito dell’Associazione, dovrà specificare le proprie complete generalità, impegnandosi a versare la quota associativa stabilita a € 50,00 annui. I dati personali volontariamente forniti dai richiedenti sono soggetti al trattamento previsto dal Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (adeguamento del
Codice in materia di protezione dei dati personali del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR). Il socio, una volta sottoscritta l’Associazione, può richiedere in qualsiasi momento la rimozione dei propri dati personali, oppure può chiederne rettifica o modifica (ad esempio nel caso di un cambio di residenza o di numero di
telefono). Per aderire all’associazione occorre presentare il modulo compilato e firmato, indirizzato al Presidente.
I soci si dividono in Soci Fondatori, Ordinari e Sostenitori.
a) Soci Fondatori: coloro che hanno concorso alla costituzione dell’Associazione.
b) Soci Ordinari: tutti coloro che aderiscono all’Associazione nel corso della sua esistenza, sostenendone le attività tramite il versamento della quota associativa.
c) Soci sostenitori: coloro che desiderano provvedere a versamenti ulteriori alla quota associativa, in segno tangibile di appoggio alle iniziative ed all’attività dell’Associazione.
La divisione dei soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento nei diritti e doveri nei confronti dell’Associazione. Ciascun socio ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione. L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. L’associazione prevede l’intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa.

ART. 4
Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell’associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata per gli scopi associativi. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno. Gli
aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali. La qualità di socio si perde per mancato pagamento della quota associativa o per esclusione decisa dal Consiglio Direttivo in caso di comportamento contrario agli scopi dell’Associazione. L’associato escluso può proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile.

ART. 5
Recesso ed esclusione del socio

Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’Associazione. L’esclusione è deliberata dall’organo direttivo con possibilità di appello entro 30 gg all’Assemblea dei soci. È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 6
Organi sociali


Gli organi dell’associazione sono:
a) Assemblea dei soci,
b) Consiglio direttivo,
c) Presidente.
Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ART. 7
Assemblea


L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci. È convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione, o da chi ne fa le veci, mediante comunicazione anche via email, da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei
soci o quando il Consiglio direttivo lo ritenga necessario. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8
Compiti dell’Assemblea

L’Assemblea deve:

  • approvare il rendiconto conto consuntivo e preventivo;
  • fissare l’importo della quota sociale annuale;
  • determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
  • approvare l’eventuale regolamento interno;
    3- deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
  • eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
  • deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame
    dal Consiglio direttivo.

ART. 9
Validità Assemblee

L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente. Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a
maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno). L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della metà dei soci più uno e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3⁄4 dei soci.

ART. 10
Verbalizzazione


I verbali delle delibere assembleari saranno firmati dal Presidente dell’Associazione, dal Segretario e dal verbalizzatore se diverso dal Segretario o, in ogni caso, da quest’ultimo e da un altro membro dell’Assemblea. Il verbalizzatore, qualora non sia il Segretario, viene scelto tra i membri
dell’Assemblea dei Soci con diritto di voto e, in mancanza di candidature, questo compito verrà assunto dal socio più anziano tra gli aventi diritto al voto. È ammesso farsi rappresentare per delega scritta. Ogni socio con diritto di voto non può farsi carico di più di due deleghe.

ART. 11
Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da numero 3 persone (deve essere dispari non inferiore a tre) membri eletti dall’Assemblea tra i propri componenti, con gli incarichi di Presidente, Segretario, Vice presidente consigliere. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti tutti e tre i componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti. Il Consiglio direttivo compie tutti gli
4atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea; redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo. Il consiglio direttivo dura in carica per n. 5 anni e i suoi componenti possono essere
rieletti per n. 10 mandati. Le cariche di Presidente, Segretario e Consigliere Vicepresidente non sono retribuite ma, in virtù dei compiti che essi sono chiamati a svolgere per l’Associazione, ai Soci che le ricoprono potranno essere loro rimborsate, entro limiti preventivamente stabiliti dagli organi
statutari, le sole spese effettivamente sostenute a favore dell’Associazione.

ART. 12
Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, presiede il Consiglio direttivo e l’assemblea; convoca l’assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Nello specifico, il Presidente ha la firma e la rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi, in giudizio, nonché davanti a tutte le autorità amministrative, e risponde per fatti o atti riguardanti l’intera Associazione e non ogni singolo socio, che ne risponde personalmente. Sovrintende allo svolgersi delle pubbliche relazioni, dell’amministrazione dell’economia e del buon ordine dell’Associazione. Spetta al Presidente regolare il diritto di intervento e constatare la regolarità delle eventuali deleghe, che ha cura di controllare, controfirmare e consegnare al Segretario il quale le metterà agli atti come allegati del Verbale dell’Assemblea.
Ogni risoluzione intrapresa dal Presidente, per essere ritenuta valida, dovrà essere comunicata e approvata dal Consiglio Direttivo, tranne quelle ritenute urgenti che potranno essere ratificate dal CD entro venti giorni.

ART. 13
Segretario

Il Segretario redige ed aggiorna i libri sociali, ha il compito di scrivere il verbale delle riunioni assembleari e di consiglio, di conservare tutta la documentazione relativa ai soci, e all’Associazione in generale, cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo, può sostituire o rappresentare il Presidente in caso di sua temporanea assenza o impedimento e come il Presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione. Il Segretario ha la facoltà di scegliere un vice segretario che lo rappresenti e lo affianchi nelle sue attività; e ha in carico la tesoreria.

ART. 14
Consigliere Vicepresidente

Assiste e collabora con il Presidente e il Segretario nello svolgimento dei compiti organizzativi ed insieme ad essi propone le iniziative e assume le decisioni necessarie al buon funzionamento dell’Associazione.

ART. 15
Risorse economiche

Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
a) quote e contributi degli associati,
b) contributi di privati,
c) eredità, donazioni e legati;
d) altre entrate compatibili con la normativa in materia
L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori e in generale a terzi, a meno che la destinazione o la distribuzione non
siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente. Per lo svolgimento delle proprie iniziative l’Associazione si avvarrà dell’apporto di volontari e operatori
esperti dei settori di azione, ai quali potrà essere corrisposta una indennità da stabilirsi di volta in volta sulla base dell’impegno intellettuale e fisico che gli stessi avranno impiegato per l’espletamento di ogni singola iniziativa. Esclusivamente nei limiti necessari allo svolgimento di esse, e nel caso ciò si renda necessario per qualificare e specializzare le varie attività, l’Associazione
potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo. L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

ART. 16
Rendiconto economico-finanziario

Il rendiconto economico-finanziario dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall’assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell’associazione almeno 20 gg. prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla
chiusura dell’esercizio sociale.

ART. 17
Scioglimento e devoluzione del patrimonio

L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea con le modalità di cui all’art. 9. L’Associazione ha l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un’analoga
attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 18
Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.